Statuto

Il presente statuto è conforme a quello dell’Atto costitutivo, registrato a Milano il 28/11/2022 con il n. 122294.

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “KAIROS APS”

Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1 – È costituita nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e delle disposizioni in esso richiamate, l’associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata “KAIROS APS”
L’associazione è apartitica e aconfessionale.

Art. 2 – La sede legale è sita in Milano, via Carlo Maria Maggi n. 6.
L’istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 3 – La durata dell’Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Finalità e attività

Art. 4 – L’Associazione “KAIROS APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e persegue la finalità di utilità sociale di favorire lo sviluppo della creatività attraverso lo studio, la ricerca, la diffusione di temi, di lavoro e di indagine sulle creatività anche nei suoi collegamenti con le altre scienze sociali e ciò a mezzo di corsi di formazione, conferenze, convegni, incontri, dibattiti, ricerche e pubblicazioni sia a favore dei soci che di terzi.
La finalità dell’Associazione è focalizzata sullo studio e lo sviluppo della dimensione creativa in ambito psicologico e artistico con particolare riguardo all’espressione dei giovani e più in generale alle produzioni che tendono a modificare creativamente la condizione umana.

Art. 5 – Per attuare concretamente i propri scopi, l’Associazione svolgerà le seguenti attività, previste dall’art.5 lettera d) del D.lgs. 117/2017 (educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa), principalmente in due settori di intervento:

Studio delle trasformazioni e degli spunti creativi sottesi, in atto nel mondo dei giovani, per il quale verranno svolte principalmente le seguenti attività:

  • Corsi di approfondimento e specializzazione relativamente al tema in questione;
  • Incontri culturali o clinici sull’infanzia e l’adolescenza;
  • Laboratori incontri o conferenze per cultori della materia;
  • Scritti sul tema da far confluire in una rivista online raccogliendo contributi da specialisti del settore;
  • Pubblicazione e Condivisione su piattaforme digitali (YouTube) di interviste e contributi sul tema;
  • Promozione di una cultura moderna e dinamica delle arti terapeutiche attraverso una metodologia di lavoro che faciliti la formazione di figure professionali operanti nel campo della relazione di aiuto con l’intento di agevolare l’accesso dei giovani a percorsi formativi nelle arti terapeutiche e nelle discipline ad esse collegate.

In questo secondo settore di intervento, l’Associazione svolgerà le seguenti attività:

  • Corsi di approfondimento e specializzazione;
  • Laboratori incontri e conferenze;
  • Eventi ed opere condivise, costruzione ed esposizione;
  • Esposizione di opere individuali, performance, happening;
  • Utilizzo di molteplici linguaggi artistici, musica teatro danza, etc.;
  • Pubblicazioni su cartaceo e su piattaforme digitali;
  • Progetti di carattere sociale che prevedono realizzazione di opere creative.

L’Associazione potrà comunque svolgere altre attività diverse da quelle sopra indicate, anche se di natura commerciale, ma pur sempre finalizzate al perseguimento dell’oggetto sociale, esclusa qualunque forma di lucro soggettivo dovendosi i ricavati essere impiegati interamente per le finalità sopra indicate, e pertanto dette attività saranno svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Le attività saranno prestate prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; per il perseguimento dei fini istituzionali e in caso di particolare necessità si potranno assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017.
L’assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e d’utilità sociale dell’ente; il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

SOCI – Ammissione – Dimissione – Esclusione

Art. 6 – Possono essere ammesse in qualità di socio tutte le persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni in genere, che abbiamo interesse allo sviluppo degli scopi sociali, e che abbiano presentato domanda scritta alla segreteria dell’Associazione.
L’ammissione come associati, di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, è condizionata al limite massimo del 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
Nel caso in cui il numero minimo degli associati previsto dalla legge scenda sotto il minimo richiesto deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione sarà cancellata dal RUNTS, se non formulerà richiesta di iscrizione in altra sezione.

Art. 7 – La qualifica di socio è subordinata all’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda di iscrizione all’Associazione.
La qualifica di socio è intrasmissibile.
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 8 – La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per esclusione.
Il provvedimento di esclusione è deliberato dall’assemblea nei confronti dei soci che si siano resi morosi nel pagamento della quota sociale o che abbiano tenuto, ad esclusivo ed inappellabile giudizio dell’assemblea, comportamenti non conformi allo scopo associativo. Il provvedimento di esclusione non dà diritto alcuno al rimborso della quota sociale.
Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento dall’associato all’organo d’amministrazione.
La comunicazione deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Quota associativa

Art. 9 – L’Assemblea dei soci determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. È facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti.
I versamenti delle quote e i contributi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Diritti e doveri

Art. 10 – Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di accedere ai documenti e verbali, di esaminare i libri sociali, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento della maggiore età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
Tutti i Soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni dall’appartenenza all’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Organi sociali

Art. 11 – Gli organi dell’associazione sono:

  • L’Assemblea dei soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Vicepresidente (se nominato);
  • L’Organo di controllo (se previsto).

Art. 12 – I componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica ad eccezione dell’organo di controllo al quale è previsto un emolumento, fermo restando i vincoli e le indicazioni di legge.

Assemblea

Art. 13 – L’Assemblea dei soci si riunisce su convocazione scritta del presidente presso la sede sociale o anche altrove almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 117/2017, l’Assemblea dei soci può essere tenuta anche in modalità telematica e a distanza, purché al presidente sia consentita l’identificazione dell’associato e purché lo strumento telematico consenta l’intervento ed il voto e la sua verbalizzazione.

Art. 14 – L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.

In particolare, sono compiti dell’Assemblea ordinari:

  • Discutere e approvare il bilancio consuntivo e preventivo o il rendiconto economico e finanziario nel caso in cui non vengano superati i limiti stabiliti dalla legge;
  • Discutere e approvare il bilancio sociale nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dalla legge;
  • Definire il programma generale annuale di attività;
  • Determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
  • Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  • Nominare e revocare, quando previsto, i membri dell’Organo di Controllo;
  • Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • Approvare regolamenti;
  • Esaminare l’ammissione dei nuovi soci;
  • Esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
  • Decidere sui ricorsi presentati dai soci esclusi;
  • Discutere e deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato e che comunque riguardi gli interessi o l’attività dell’associazione.

Art. 15 – L’Assemblea, di norma, è considerata in sede straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

Art. 16 – La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal presidente con avviso scritto, da spedirsi (anche tramite posta elettronica) almeno venti giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima ed eventualmente della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento e le modificazioni dell’atto costitutivo dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 17 – L’Assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, da altra persona nell’ambito dell’Assemblea assistita da un segretario. Delle riunioni delle Assemblee si redige un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un numero di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti fra i soci; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Qualora un membro del Consiglio Direttivo si dimetta, cessi o decada anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, la prima Assemblea successiva procederà all’elezione di un nuovo Consigliere in sostituzione.
Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza del suo mandato a prescindere dall’anzianità di carica maturata dal Consigliere sostituito.
Il Consiglio Direttivo decide sulla base della maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo:

  • Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • Elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente;
  • Revoca per fondati motivi il Presidente e il Vicepresidente;
  • Propone all’Assemblea il regolamento per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
  • Predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  • Redige il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio d’esercizio, nei casi in cui vengono superati i limiti previsti dalla legge, nonché quello preventivo per l’anno in corso e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
  • Redige il bilancio sociale, nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dalla legge, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
  • Stipula gli atti ed i contratti inerenti all’attività sociale;
  • Definisce le rette dei corsi di formazione e delle principali attività divulgative e le altre quote relative ai programmi proposti, nonché i termini, le modalità di pagamento e gli eventuali frazionamenti dei pagamenti in più rate;
  • Nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  • Riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta;
  • Ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • Delibera i provvedimenti di esclusione dei soci, di cui all’art. 8, da sottoporre a ratifica assembleare;
  • Vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse.

Il Presidente

Art. 20 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica dell’Assemblea.
Il presidente rimane in carica per 4 (quattro) anni ed è rieleggibile consecutivamente.
In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, l’Assemblea deve essere convocata senza indugio e comunque entro 30 giorni, dal più anziano tra i consiglieri in carica, per l’elezione del nuovo Presidente.

Organo di controllo

Art. 21 – L’organo di controllo è nominato dall’Assemblea dei soci, nei casi in cui vengono superati i limiti previsti dalla legge, e si compone di 1 (uno) o 3 (tre) membri, non soci, in possesso dei requisiti indicati dalle vigenti disposizioni di legge.
L’organo di controllo, anche monocratico, dura in carica per tre esercizi, salvo diversa indicazione della Assemblea all’atto della nomina e scade in occasione dell’Assemblea di approvazione del bilancio relativo all’ultimo anno di ciascun triennio.
Il o i componenti sono rieleggibili.
All’organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo ha i seguenti compiti:

  • Vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  • Esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attestare che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle linee guida emesse per la sua predisposizione.

Nello svolgere le attività, i componenti dell’organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Ai componenti dell’organo di controllo spetta un compenso per il loro operato, determinato dall’Assemblea dei soci nell’atto della nomina, su proposta del Consiglio Direttivo e nell’ambito e nei limiti del budget di spesa annualmente approvato.
Salvo quanto previsto nel quarto comma del presente articolo 20 e superati i limiti previsti dalla legge, l’Associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
L’incarico di revisione legale dei conti è conferito dall’Assemblea dei Soci, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico.
Salvo diversa indicazione, l’incarico ha durata per tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e il mandato è rinnovabile.

Esercizio sociale – Bilancio

Art. 22 – L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo prepara il rendiconto economico-finanziario che dovrà essere presentato per l’approvazione all’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Ai sensi degli art. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e nei casi e nei modi previsti dall’art.14 della predetta normativa, l’Associazione è tenuta alla predisposizione e pubblicazione del Bilancio Sociale nonché la predisposizione del bilancio d’esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto ad adempiere a detti obblighi. Esso può avvalersi di propri incaricati e fiduciari.
Entrambi i documenti dovranno essere predisposti entro il 31 marzo di ogni anno.
Nel rendiconto economico finanziario o bilancio d’esercizio viene documentato il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’articolo 4, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria.
Il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale, se predisposti, dovranno essere presentati per l’approvazione all’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Patrimonio

Art. 23 – Per la realizzazione degli scopi istituzionali l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

  • Quote e contributi associativi;
  • Eredità, donazioni e legati;
  • Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi istituzionali;
  • Erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  • Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazione.

Fondo comune

Art. 24 – Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Scioglimento dell’Associazione

Art. 25 – Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell’Associazione, dedotto le passività, verrà devoluto a fini di utilità sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 26 – Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.